STATUTO ATTUALE

Statuto

Dell’Ente Morale "Gaetano Bonacina" Bernareggio



CAPITOLO I - STORIA, SCOPI E MEZZI DELL’ENTE MORALE

CAPITOLO II - DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPITOLO III - SOCI

CAPITOLO IV - GLI ORGANI DELL’ENTE

CAPITOLO V - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO VI - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO VII - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

CAPITOLO IX - AVANZI DI GESTIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

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CAPITOLO I - STORIA, SCOPI E MEZZI DELL’ENTE MORALE

Art. 1

L’Ente Morale "Gaetano Bonacina" di Bernareggio (di seguito anche "Ente") trae origine dalla volontà del benemerito rag. GAETANO BONACINA di costituire e gestire un Asilo infantile (ora, Scuola Materna) in Bernareggio. Questa volontà è stata attuata mediante un lascito disposto dal medesimo con testamento olografo in data 14 dicembre 1902 e dal fattivo interessamento del Rev.do Sac. ATTILIO GILARDI.

La Scuola Materna fu eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale in data 4 maggio 1916 e assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche.

A seguito del D.P .R. 24 luglio 1977 n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1/12/1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12/12/1978, la Scuola Materna "G. Bonacina" venne ricompresa tra le II.PP.AA.BB escluse dal trasferimento ai comuni "..in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta sino al provvedimento di depubblicizzazione dell’ente disposto con DGR n. 16436 del 16/12/1991 della Regione Lombardia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 16/3/1992.

Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all’Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.12 del codice civile.

A far data dal 23 marzo 1992 l’Ente è iscritto presso la cancelleria del Tribunale di Milano al numero 1322/52/1322 del Registro delle persone giuridiche private.

L’Ente ha sede in Bernareggio in Via Obizzone, 35

Art. 2

L’Ente non ha scopo di lucro e persegue unicamente la tutela e la promozione della crescita dell’infanzia, in particolar modo provvedendo alla educazione intellettuale, fisica, morale, religiosa dei bambini in età prescolare mediante:

la gestione diretta e/o indiretta di scuole materne e/o Asili Nido ;

il sostegno materiale e/o finanziario ad iniziative organizzate aventi analoga finalità.

L’Ente, per il conseguimento dei propri scopi può svolgere attività od intraprendere iniziative anche di carattere finanziario solo se strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle medesime.

Le succitate attività e finalità sono rivolte a persone fisiche e/o giuridiche aventi residenza e/o sede sociale nella regione Lombardia.

Art. 3

I bambini ammessi alle attività didattiche non possono rimanere oltre il principio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati secondo le leggi, a ricevere la istruzione elementare.

Art. 4

Nello svolgimento delle attività statutarie dell’Ente è vietata ogni diversità di trattamento ai bambini. Inoltre, le attività didattiche gestite direttamente e/o indirettamente dovranno osservare gli indirizzi pedagogico-didattici e gli orientamenti educativi prescritti dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 5

Il patrimonio dell’Ente è attualmente composto dall’immobile sito a Bernareggio in Via Obizzone, 35), da mobili, arredi e suppellettili destinati all’attività educativa, da attività finanziarie presso cassa e banche per un totale in bilancio al 31/12/1999 di quasi trecentoventicinquemilioni al netto di debiti ed ammortamenti.

Inoltre, il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili ed immobili che perverranno all’Ente a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, da lasciti testamentari, dagli avanzi di gestione direttamente destinati all’incremento del patrimonio stesso.

Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, l’Ente dispone delle seguenti entrate:

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce le quote associative per le diverse tipologie di soci previste.

L’adesione all’Ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Ente effettuare in qualunque momento ulteriori versamenti rispetto a quelli originari ed a quelli annui.

I versamenti, a qualsiasi titolo effettuati, sono sempre e comunque a fondo perduto. Pertanto, non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso. Inoltre, essi non creano alcun diritto di partecipazione e, tantomeno, creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi causa o titolo.

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CAPITOLO II – DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 6

Nella gestione delle proprie attività didattico-pedagogico-educative dovranno essere previsti gli organi collegiali richiamati dall’apposito Regolamento ed ispirati alle normative vigenti.

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CAPITOLO III – SOCI

Art. 7

Sono Soci dell’Ente tutte quelle persone maggiorenni che mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente una quota fissata dal Consiglio di Amministrazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

I Soci si distinguono in tre categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti. Sono Soci Ordinari e Sostenitori coloro i quali aderiscono versando le rispettive quote annue di adesione stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall’Art.25 del presente Statuto. Sono Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci hanno diritto di concorrere alla formazione ed alla realizzazione degli scopi dell’Ente nei modi determinati dagli organi dell’Ente medesimo.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti partecipativi effettivi nei confronti dell’Ente.

Il "Libro dei Soci" viene tenuto ed aggiornato dal Segretario.

Art. 8

L’adesione deve essere rinnovata entro il 30 aprile di ogni anno. Le nuove adesioni si accettano sempre ed il diritto di voto matura trascorsi cinque mesi dall’iscrizione al "Libro dei Soci".

Art. 9

Perdono la qualità di Socio coloro i quali:

senza giustificato motivo non effettuano i pagamenti delle quote associative dovute entro la scadenza stabilita;

effettuino gravi mancanze allo Statuto od alle deliberazioni assunte dagli Organi dell’Ente nell’esercizio delle proprie prerogative.

Il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto all’aderente, motivandola, la perdita della qualità di Socio.

Al singolo Socio è comunque possibile in qualsiasi momento recedere dal novero dei partecipanti all’Ente mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione.

I Soci che abbiano receduto o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Ente, non possono ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Ente.

Il recesso avrà decorrenza dal momento della sua ricezione.

Per l’esclusione dei Soci si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del Codice Civile.

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CAPITOLO IV - GLI ORGANI DELL’ENTE.

Art. 10

Sono Organi dell’Ente :

l’Assemblea Generale ;

gli Organi Collegiali.

Sono Organi Collegiali:

il Consiglio di Amministrazione ;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

L’Assemblea Generale dei Soci (od anche "Assemblea") è composta da tutti i Soci dell’Ente ed è l’organo sovrano dell’Ente stesso.

L’Assemblea è convocata dagli Amministratori due volte all’anno in seduta ordinaria e, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria mediante comunicazione scritta. Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo. L’avviso dovrà essere recapitato direttamente a ciascun membro almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea straordinaria deve essere pure convocata, con le modalità di cui sopra, quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci, almeno la metà dei Consiglieri di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ; in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

Art. 12

Alle assemblee possono intervenire tutti i Soci. Hanno diritto al voto quelli in regola con i pagamenti e coloro i quali risultano iscritti sul "Libro dei Soci" da almeno cinque mesi.

Art. 13

Ogni Socio, qualsiasi sia il suo titolo, ha diritto ad un voto che può delegare con atto scritto ad altro Socio salvo che non si tratti di votare delibere assembleari in cui il Socio possa essere in situazione di conflitto di interesse come previsto dal Codice Civile. In tal caso, pur contribuendo a formare il numero di partecipanti di cui al successivo Art. 18, il Socio dovrà palesare la propria posizione e non partecipare alla votazione.

I componenti degli Organi Collegiali non possono esercitare il proprio diritto di voto, ne direttamente ne tramite delega, in sede di approvazione dei Rendiconti Finanziari ordinari o straordinari.

I componenti degli Organi Collegiali non possono assumere deleghe di voto per conto di terzi.

Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

I Soci che non sono in regola con i pagamenti della quota associativa non possono delegare il loro voto né accettare delegazioni di voto.

Art. 14

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei Soci e dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l’intervento di qualsiasi numero di Soci.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 15

L’Assemblea generale dei Soci provvede con deliberazione:

Art. 16

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti direttamente o per delega, salvo che tali deliberazioni riguardino:

Nei succitati casi, si applicano le disposizioni previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Colui che ha presieduto la seduta assembleare dovrà sottoscrivere il relativo verbale unitamente al segretario estensore.

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CAPITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dai membri del Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione.

Qualora per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione si dovrà considerare decaduto ed occorrerà far luogo al più presto alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio di Amministrazione decaduto, in attesa di rielezione, potrà svolgere le sue prerogative solo se tendenti a garantire l’ordinaria gestione dell’Ente.

Nel caso in cui si verifichi la cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione si dovrà procedere alla cooptazione tra i Soci dell’Ente.

I consiglieri cooptati durano in carica sino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato.

Non possono far parte del Consiglio, e se nominati decadono dall’ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché i dipendenti diretti od indiretti dell’Ente.

Art. 18

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente e in assenza dei due il consigliere più anziano di età.

Art. 19

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Collegio dei Revisori la può promuovere.

Le funzioni dei consiglieri sono gratuite.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione dell’Ente ed al suo regolare funzionamento secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea ed, in particolare, mediante il compimento di atti inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione:

Art. 21

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno ogni due mesi e, in ogni caso, per l’approvazione di Rendiconti Finanziari consuntivi e preventivi nonché per eventuali variazioni di questi ultimi; le seconde ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente o del Collegio dei Revisori, sia per domanda scritta e motivata di almeno 3 componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte tramite lettera da recapitare a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e contenente l’elenco degli argomenti da trattare.

Alle adunanze possono partecipare, su invito del Presidente e con parere consultivo, anche i Direttori Didattici ed eventuali terzi aventi, questi ultimi, specifiche competenze in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 22

Le deliberazioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri e a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui impegno di spesa ecceda l’importo di Euro 25.000 o la stipula di convenzioni di qualsiasi genere o natura) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In questo caso, a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Qualora, un Consigliere abbia, in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Ente, deve darne notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio dei Revisori astenendosi poi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.

Art. 23

I processi delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Invariato.

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CAPITOLO VI – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Art. 24

Al Presidente dell’Ente spetta la rappresentanza dell’Ente stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Inoltre, ad egli compete di curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

In casi del tutto eccezionali di forzata e contemporanea indisponibilità del Presidente e del Vice Presidente per un periodo non superiore a 15 giorni, il Presidente può delegare ad un Consigliere particolari attribuzioni di carattere ordinario.

Al Presidente, infine, spetta la nomina del Segretario dell’Ente scegliendo tra nominativi dei Soci anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l’osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti promuovendone la riforma allorquando se ne ravveda la necessità.

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CAPITOLO VII – NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 27

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Ente.

Egli, inoltre, cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione nonché il Libro dei Soci.

L’incarico è a titolo gratuito.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione per il servizio di esazione e cassa assume un Tesoriere.

Il Tesoriere, inoltre, tiene idonea contabilità dell’Ente, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, i Rendiconti Finanziari accompagnandoli da idonea relazione contabile.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario.

L’incarico è a titolo gratuito.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le medesime norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio di Amministrazione, vigilano sull’osservanza dello Statuto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Ente e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sulla copertura finanziaria di interventi straordinari.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere, Segretario o Tesoriere.

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CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art. 30

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale addetto all’espletamento delle attività sono fissati da apposito Regolamento. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante e il metodo di insegnamento sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

Art. 31

Sono pure di materia di disposizioni regolamentari o deliberazioni consiliari: i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, la determinazione delle rette di frequenza, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito; la disciplina interna, gli orari, la data di apertura e chiusura della scuola materna, le norme per la somministrazione della refezione, l’igiene e la pulizia, le modalità di partecipazione dei genitori alla vita della scuola materna e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento della scuola stessa e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

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CAPITOLO IX – AVANZI DI GESTIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

Art. 32

All’Ente è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri enti od organizzazioni non lucrative che per Legge, statuto o regolamento abbiano medesime finalità statutarie dell’Ente Morale "G. Bonacina".

L’Ente ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione ed il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 33

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Ente ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti od associazioni senza fine di lucro aventi finalità statutarie analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalle normative legislative "pro tempore" vigenti.

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CAPITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Per disciplinare dal punto di vista legislativo ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto, si dovrà far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute del Codice Civile in tema di persone giuridiche private riconosciute.